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ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE, DISTANZA INTERPERSONALE E UTILIZZO LIQUIDO DISINFETTANTE

IL SINDACO VISTO il DPCM 8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a contrastare il diffondersi del virus COVID-19; VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “ulteriori misure per il contenimento e contrasto del diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”; VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’inter territorio nazionale ed i relativi allegati; VISTO il DPCM 1 aprile 2020; VISTO il DPCM 10 aprile 2020: VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n.

Data:
16 Aprile 2020

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. OBBLIGO USO DELLE MASCHERINE, DISTANZA INTERPERSONALE E UTILIZZO LIQUIDO DISINFETTANTE

IL SINDACO
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 con il quale sono state dettate misure di contenimento volte a
contrastare il diffondersi del virus COVID-19;
VISTO il DPCM 9 marzo 2020 recante “ulteriori misure per il contenimento e contrasto del
diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’inter territorio nazionale ed i
relativi allegati;
VISTO il DPCM 1 aprile 2020;
VISTO il DPCM 10 aprile 2020:
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 del
12/03/2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del
20/03/2020 avente ad oggetto ulteriori misure per la prevenzione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 13 del
01/04/2020;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 14 del
03/04/2020;
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 16 del
11.04.202;
VISTA l’ordinanza sindacale n. 25 del 21/03/2020
RITENUTO che il Sindaco, quale autorità sanitaria locale intende mettere in atto tutte le
misure necessarie alla riduzione della diffusione del virus ed avendo individuato nel rischio di
contagio per la trasmissione oro-nasale il momento essenziale su cui intervenire per
contrastare il propagarsi della malattia, ritenendo l’uso della mascherina un presidio
fondamentale nel contrasto della diffusione dello stesso e quindi di tutela della salute
collettiva;
RILEVATO che molti cittadini, si recano presso gli esercizi commerciali senza indossare le
mascherine protettive, che insieme a tutte le altre misure messe in campo, tra le quali il
mantenimento della distanza di sicurezza, appaiono comunque necessarie ad assicurare una
valida protezione rispetto al propagarsi del virus;
VISTA la legge 23 dicembre 1978n. 833
VISTO l’art. 50 del D.Lgs. 267/2000;
VISTA la Legge 689/1981 e s m i .
ORDINA
A tutti coloro che accedono ai supermercati, ai punti vendita di prodotti alimentari e di prima
necessità, nelle farmacie, negli uffici pubblici, ed ogni altro luogo/attività aperta al pubblico
dell’intero territorio comunale di:
* mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e mezzo all’esterno ed
all’interno delle aree di che trattasi;
* di utilizzare, a protezione delle vie respiratorie, le specifiche mascherine, con
esclusione di quelle con valvola di espirazione, da collocare in modo idoneo ad assorbire la
diffusione in ambiente di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola, per coloro
che non ne siano in possesso, di utilizzare altre protezioni come sciarpe, foulard, etc…
I titolari delle attività commerciali, in special modo i supermercati, punti vendita di prodotti
alimentari e di prima necessità dovranno mettere a disposizione dei clienti, liquido
disinfettante che sarà posto all’ingresso del locale, per farne fare uso ai clienti che vi
accedono anche se indossano guanti monouso.
AVVERTE
Che l’inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell’art. 7 bis del Decreto Legislativo
267/2000, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a
€500,00 da applicarsi secondo la procedura prevista dalla Legge 689/91.
Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza per quanto di competenza:
Il Comando di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al tribunale
Amministrativo Regionale Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio online,
o in alternativa al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla pubblicazione
all’albo pretorio online.
DISPONE CHE
Al fine dell’esecuzione, la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on-line
dell’Ente ed inviata, per gli incombenti di competenza:
Al Comando 1) Polizia Municipale
2)Alla locale Stazione dei Carabinieri;
3)Alla Tenenza delle Guardi di Finanza di Patti;
4)Al Commissariato di P.S. di Patti;
5)Alla Prefettura di Messina
IL SINDACO
F.to Dr. Ignazio Alfonso Spanò

Ultimo aggiornamento

16 Aprile 2020, 11:34

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