Ordinanza contingibile ed urgente n. 14 del 03/04/2020
Visto l’art.32 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.
Data:
5 Aprile 2020
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55
del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della
situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore
decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale,
è stato disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi
di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1,
secondo cui “per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, … possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente
decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2”, nonchè il successivo articolo
3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso” il potere di introdurre misure ulteriormente restrittive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020 che, ai sensi
dell’articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di contenimento,
dispone: “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del
Ministro della salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020. 2. La lettera d)
dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita
dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di
ogni tipo;»”.
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020,
nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020,
nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020 e n°13
dell’1.4.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica
recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid19, nonchè le successive note interpretative dell’Ordinanza n°11;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Rilevato che un recentissimo studio (“Substantial undocumented infection facilitates the rapid
dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)” di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin
Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla
Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) ha dimostrato
che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una
misura percentuale tra il 50% e il 75%) é completamente asintomatica e che la misura
dell’isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo
risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di
proteggere anche dalla evoluzione “grave” della malattia nei soggetti contagiati, come
é dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, é pari a
soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;
Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che
ritiene legittima l’ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con
cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo
nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato
“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici dell’ASP, la situazione epidemiologica in
tutto il territorio regionale registra un considerevole aumento del numero complessivo
dei contagi rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni;
Considerato che è necessario coordinare le misure emergenziali adottate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020, secondo quanto disposto
dall’articolo 2 del D.L. 19/20202, con le Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente
della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 3 del D.L. 19/2020;
Ritenuto che, in modo particolare, anche nel territorio della Regione Siciliana devono recepirsi
le misure di contenimento e contrasto dei rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’1 aprile
2020, rimanendo, altresì, immutata la necessità di disciplinare con Ordinanza
contingibile e urgente del Presidente della Regione le misure, individuate dall’articolo
1 del D.L. 19/2020, non ancora disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, ovvero le misure ulteriormente restrittive in caso di aggravamento del
rischio;
ORDINA
Art. 1
In ottemperanza delle disposizioni di cui al D.L. 19/2020 ed al successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’1 aprile 2020, devono intendersi integralmente recepiti, con effetto per il
territorio della Regione Siciliana, i Dpcm 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché le disposizioni di cui
all’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo e all’ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la lettera d) dell’art.
1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 deve intendersi sostituita dalla
seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi
pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non
professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;».
Art. 2
Al fine di operare un coordinamento con le precedenti disposizioni nazionali, tutte le Ordinanze
contingibili e urgenti del Presidente della Regione devono intendersi abrogate dalla presente
Ordinanza, ad eccezione delle Ordinanze n. 5 del 13.3.2020, n. 7 del 20.3.2020 (con la sola esclusione
dell’articolo 3, comma 5, che è abrogato) e n. 10 del 23.3.2020, le cui disposizioni devono continuare
ad intendersi vigenti e con scadenza prorogata fino al 13 aprile 2020.
Art. 3
Nei di Comuni di Agira, Villafrati, Salemi e Troina è fatto divieto di accesso e di allontanamento dal
territorio comunale, con mezzi di trasporto pubblici o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente.
In deroga al superiore comma, è unicamente consentito il transito in ingresso e/o in uscita dal territorio
comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle
attività inerenti l’emergenza, nonché esclusivamente per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, di
prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita,
dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le
attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non
differibili in quanto connesse al ciclo biologico delle piante.
Per la applicazione del presente articolo si rinvia alle circolari interpretative della Ordinanza
contingibile e urgente n.11 del Presidente della Regione.
Art. 4
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso
il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
E’ consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con
l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della
propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente
in prossimità della abitazione.
Art. 5
E’ disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del
40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra
gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opprtunamente delimitato.
Art. 6
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 4.4.2020 fino al 13.04.2020, è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet
istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni. Avverso la presente
ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel
termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI
Allegati
Ultimo aggiornamento
5 Aprile 2020, 22:07