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Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020/2023

COMUNE DI GIOIOSA MAREA Città Metropolitana di Messina Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020/2023 VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.

Data:
10 Agosto 2020

Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020/2023

COMUNE DI GIOIOSA MAREA
Città Metropolitana di Messina
Avviso pubblico per la nomina del collegio dei Revisori dei conti per il triennio 2020/2023
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 10/08/2017, con la quale sono stati nominati
i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di GIOIOSA MAREA per il triennio
2017/2019, il cui incarico andrà a scadere il 10/08/2017, esclusa la c.d. “prorogatio” prevista dall’art.
235 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dal comma 1 art. 1/bis della L.R. n. 22 del 28/03/1995 che così
recita: “i collegi dei revisori dei conti o sindacali scaduti sono prorogati fino alla nomina dei nuovi
collegi e comunque per non oltre 45 giorni”;
ATTESA la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei Revisori per il triennio 2020/2023 con
decorrenza dalla data di esecutività dell’atto di nomina, procedendo alla pubblicazione di un avviso
secondo i termini di legge;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/FL del 05/04/2012;
VISTO l’art. 10 della L.R. n. 3 del 17/03/2016, sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17 dell’11/08/2016 e
integrato dall’art. 39, comma 1 della L.R. n. 16 dell’11/08/2017;
VISTO il D.Lgs. n. 139 del 28/06/2005, in relazione all’unificazione degli Albi dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili, che all’art. 78 stabilisce che a decorrere dal 01/01/2008 gli
“iscritti negli albi dei dottori commercialisti” e gli “iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali”
si intendono riferiti agli iscritti nella sezione “A commercialisti dell’Albo”;
VISTO il testo coordinato della L.R. n. 3 del 17/03/2016, Disposizioni programmatiche e correttive
per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale, che, all’art. 10, Organo di revisione economicofinanziaria
degli enti locali stabilisce che:
“1. Negli enti locali della Regione la revisione economico-finanziaria è svolta da un collegio di revisori
dei conti, composto da tre membri, scelto con le modalità di cui al presente articolo. Nei comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti e nelle unioni di comuni la revisione economico-finanziaria è svolta
da un solo revisore dei conti.
2. In conformità alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i revisori dei conti degli enti
locali sono scelti mediante estrazione a sorte tra i professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro
dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché tra gli iscritti all’ordine
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che abbiano richiesto di partecipare alla procedura
di scelta dell’organo di revisione dell’ente locale e siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) fascia 1 – comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili;
2) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per avere partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
b) fascia 2 – comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti:
1) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali della durata di tre anni;
3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
c) fascia 3 – comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti liberi Consorzi comunali e Città
metropolitane:
1) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili;
2) avere svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di tre
anni;
3) conseguimento, nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali.
3. Al fine della scelta del revisore o del collegio dei revisori, ciascun ente locale, entro il termine di due
mesi anteriori alla scadenza dell’organo di revisione, emana un avviso da pubblicare, nel sito
istituzionale dell’ente locale ed in quello del Dipartimento regionale delle autonomie locali. Nel caso di
rinuncia o cessazione, per qualsiasi causa, dall’incarico del revisore o di un componente del collegio, il
comune emana l’avviso di cui al presente comma entro 15 giorni dalla cessazione dall’incarico
medesimo.
4. L’estrazione a sorte è effettuata pubblicamente, alla presenza del Segretario Comunale, in una seduta
dell’organo consiliare o assembleare da svolgersi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell’organo di
revisione.
5. L’inosservanza dei termini di cui ai commi 3 e 4 comporta, previa diffida con termine ad adempiere,
la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n.
44 e successive modifiche ed integrazioni.
6. Nei collegi dei revisori le funzioni di presidente sono esercitate dal componente che ha svolto il
maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali e, a parità di incarichi, tali funzioni sono
assunte da colui che le ha esercitate nell’ente di maggiore dimensione demografica.
7. Ciascun revisore non può assumere più di otto incarichi. Tale incompatibilità va dichiarata all’atto
della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di scelta dell’organo di revisione
dell’ente locale.
8. In sede di prima applicazione, nelle more dell’effettivo avvio del procedimento di cui al presente
articolo, in luogo dei crediti formativi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 per tutti gli enti locali, i
richiedenti devono avere conseguito almeno 10 crediti formativi riconosciuti dai competenti ordini
professionali o da associazioni rappresentative degli stessi, per aver partecipato a corsi e/o seminari
formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.
9. All’articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera i),
della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è soppresso;
b) al comma 3 le parole “, e sono rieleggibili per una sola volta” sono soppresse.”
VISTI:
– la legge n. 132 del 13/05/1997, recante “Nuove norme in materia di revisori contabili”;
– il D.M. n. 475 del 25/09/1997 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi
del compenso spettante ai Revisori dei Conti degli enti locali”;
– il D.M. 20/5/2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti
degli enti locali”;
– il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
– il D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 135 del 17/07/2016, recante
“Attuazione della direttiva 2006/43/CEE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva
84/253/CEE”;
– il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014,
recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge n. 42 del
5/05/2009”, e succesive modifiche e integrazioni;
– l’art. 68 comma 5 della l.r. n. 21 del 12/08/2014 e s.m.i. interente norme in materia di trasparenza e
pubblicità dell’attività amministrativa;
– l’art. 11 della l.r. n. 3 del 13/01/2015, che disciplina l’applicazione dei principi contabili e schemi di
bilancio;
– l’art. 2 della l.r. n. 32 del 31/12/2015, con il quale, in applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. e fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale
richiamata dall’art. 11, comma 1, della l.r. n. 3 del 13/01/2015, continuano ad applicarsi
all’Amministrazione regionale le disposizioni di cui all’art. 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n.
3/2015;
– il D.M. 21/12/2018, “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei
conti in relazione alla classe demografica e alle spese di funzionamento e di investimento degli enti
locali” pubblicato nella G.U. n. 3 del 04/01/2019;
– il Regolamento di contabilità;
CONSIDERATO che la nomina del Collegio dei Revisori Dei Conti è di esclusiva competenza del
Consiglio Comunale;
RITENUTO di dover procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico, sul sito istituzionale di
questo Comune e sul sito del Dipartimento regionale delle Autonomie Locali per la presentazione delle
domande da parte di professionisti residenti in Sicilia, iscritti nel registro dei revisori legali di cui al
D.Lgs. n. 39 del 27/01/2010, nonchè tra gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili;
In attuazione della determinazione n. 45 del 07/08/2020;
RENDE NOTO
– Che il Consiglio Comunale di GIOIOSA MAREA, deve procedere, con apposita deliberazione, alla
nomina, tramite sorteggio, dei Revisori Dei Conti per il triennio 2020/2023, con decorrenza dalla data
di esecutività dell’atto deliberativo;
– Che l’Organo di revisione economico-finanziaria sarà scelto ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 3/2016,
così come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, e successivamente modificato dall’art. 39 comma 1
della L.R. n. 16/2017, tra coloro che abbiano presentato apposita domanda ed in possesso dei requisiti
previsti;
– Che la durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità e ineleggibilità, il
funzionamento, i limiti all’affidamento dell’incarico, le funzioni, le responsabilità dell’Organo di
revisione economico-finanziaria, trovano la loro disciplina negli artt. da 234 a 241 del D.Lgs n.
267/2000, nell’art. 9 della L.R. n. 15 del 11/05/1993 e nel vigente regolamento di contabilità;
– Che per lo svolgimento dell’incarico è prevista la corresponsione di un compenso stabilito
contestualmente alla delibera di nomina, determinato in conformità a quanto previsto dall’art. 241 del
D.Lgs. n. 267/2000 e dalle disposizioni di cui al D.M. 21/12/2018;
INVITA
gli aspiranti candidati a presentare domanda secondo lo schema allegato al presente avviso sotto lettera
“A”, corredata da:
1. le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio. codice
fiscale, partita IVA);
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del
28/12/2000 e s.m.i. con la quale il soggetto concorrente per la fascia 2 – comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti e fino a 15.000 abitanti dichiara:
a) di essere iscritto da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all’ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili;
b) di avere svolto almeno un incarico di revisore dei conti presso enti locali, ciascuno per la durata di
tre anni;
c) il conseguimento nell’anno precedente, di almeno 10 crediti formativi per aver partecipato a corsi e/o
seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti
territoriali;
d) il rispetto dei limiti per l’assunzione di incarichi di cui all’art. 10 comma 7 della L.R. 3/2016, così
come sostituito dall’art. 6 della L.R. n. 17/2016, successivamente modificato dall’art. 39 comma 1 della
L.R. n. 16/2017 (non più di otto incarichi);
e) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di cui all’art. 236 del
D.Lgs. n. 267/2000;
f) l’insussistenza di conflitti di interesse con l’incarico da assumere;
g) non essere stato né essere sottoposto ad alcuna misura di prevenzione prevista dalle leggi vigenti;
h) di impegnarsi senza alcuna riserva, nel caso di conferimento dell’incarico ad espletarlo secondo tutte
le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro previste dagli artt. 235, 239, 240 del D.Lgs.
267/2000;
i) di accettare la carica in caso di nomina;
l) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.,
limitatamente al procedimento in questione;
3. copia del documento di identità in corso di validità;
4. curriculum vitae, in formato europeo, datato e sottoscritto;
5. elenco degli enti locali presso i quali ha già svolto la funzione di revisore dei conti;
6. autocertificazione antimafia – persone fisiche;
7. dichiarazione insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. n. 39/2013
ed s.m.i.;
La mancanza di uno solo dei requisiti e/o documenti richiesti determinerà l’esclusione dalla selezione.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione e la documentazione allegata dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.00 del giorno 08/09/2020 al Comune di Gioiosa Marea tramite le seguenti modalità:
1. Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC:
protocollo@pec.comunegioiosamarea.it;
2. consegna all’Ufficio protocollo del comune di GIOIOSA MAREA Via G.Natoli Gatto CAP:
98063 in busta chiusa
3. Raccomandata A/R all’indirizzo – Comune di GIOIOSA MAREA – Via G..Natoli Gatto n. 115
CAP 98063
In quest’ultimo caso farà fede la data di arrivo al protocollo dell’Ente.
Nell’oggetto della PEC o sulla busta chiusa bisogna scrivere:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA NOMINA DI REVISORE DEI CONTI DEL
COMUNE DI GIOIOSA MAREA PER IL TRIENNIO 2020/2023”
Non saranno considerate valide eventuali domande già pervenute all’Ente in data precedente alla
pubblicazione del presente avviso.
Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione entro i successivi 5 giorni.
Responsabile del Procedimento d.ssa Lucia Truglio tel.0941/363301 mail
lucia.truglio@comunegioiosamarea.it al quale potranno essere richieste ulteriori informazioni in merito
alla presente procedura.
Il presente avviso sarà pubblicato per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale del Comune di
GIOIOSA MAREA all’indirizzo https://www.comunegioiosamarea.it, nonché sul sito istituzionale
del Dipartimento regionale delle Autonomie locali della Regione siciliana.
Gioiosa Marea lì 07/08/2020 IL RESPONSABILE DI P.O.
D.ssa Lucia Truglio

Ultimo aggiornamento

11 Agosto 2020, 09:34

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