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Progetto di legge di iniziativa popolare – Raccolta firme

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

Data:
12 Febbraio 2021

Progetto di legge di iniziativa popolare – Raccolta firme

Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti.

Si invitano i cittadini, iscritti nelle liste elettorali del comune, che volessero firmare il progetto di legge e/o farsi cittadini promotori e raccogliere firme per tale progetto, a recarsi presso l’ufficio di Segreteria dell’Ente comunale,  sito in Via G. Natoli Gatto, 115, da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nel rispetto delle norme Covid , per firmare l’apposito modulo.

Di seguito si riporta il testo del progetto :

Progetto di legge di iniziativa popolare ai sensi dell’art. 71, secondo comma, della Costituzione e della legge 25 maggio 1970, n. 352:

Art. 1

  1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:

     “Art. 293-bis – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i              contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico,          anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente            riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei        mesi a due anni. 

      La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

      La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio  etnico o            razziale.

      All’art. 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: “sino a” sono sostituite dalle seguenti: “da sei mesi a “.

Art. 2

  1. Al decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all’art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: “1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.

Ultimo aggiornamento

6 Marzo 2021, 18:44

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