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Regione Sicilia – Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021

Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica Visto l’art.

Data:
31 Gennaio 2021

Regione Sicilia – Ordinanza contingibile e urgente n. 11 del 30 gennaio 2021

Ulteriori misure di prevenzione e di contenimento dell’emergenza epidemiologica
Visto l’art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio
sanitario nazionale” e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro
della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in
materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia
estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più
regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente
della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile
ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del
suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è
stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre
2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.
630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto
attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza
dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente
ordinanza altresì nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità
del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie
connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020,
del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo
2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020,
dell’1aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio
2020, dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7
settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed
il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n.
74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto
dell’aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede
che “allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-
19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020,
recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, sull’intero territorio
nazionale, nonché l’ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui,
ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso
dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale, è stato
disposto il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con
mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in
cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative,
di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono
stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio
sanitario di cui all’allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio
2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26
febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell’8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6
del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo
2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell’1
aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell’8 aprile 2020, n. 16 dell’11
aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e
20 dell’1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno
2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13
giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del
14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31
del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n.
34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27
settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39
del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n.
42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre
2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18
ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50
del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020,
n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020, n. 55 del 7
novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020,
n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17
novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28
novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020,
n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio
2021, n. 5 dell’8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020, n. 8 dell’11
gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021 e n. 10 del 16 gennaio 2021,
adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art. 32,
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e
sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le
Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare
riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l’art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e
il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30
luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione
di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio
2020”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020,
pubblicato in G.U. n. 198 dell’8 agosto 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19
e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020,
recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19”, pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre
2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante “Misure urgenti connesse con la
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid,
nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”,
pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020,
pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020,
pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore
ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante
“Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM
del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all’Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020”;
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell’Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10
novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente
gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario
sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni
epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in
quarantena sia per l’intera classe che venisse posta in isolamento dalle
autorità sanitarie;
Visto l’articolo 2, comma 1, lettera “a”, del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125,
a modificazione dell’articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio
2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo
cui “per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività
economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza
giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri
territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del
sistema sanitario regionale. … La Regione, informando contestualmente
il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive
rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli
casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il
Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge
del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Vista l’Ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021, con decorrenza
dall’1 febbraio, 2021, secondo cui “alla Regione Sicilia … si applicano,
fino al 15 febbraio 2021, le misure di cui all’articolo 2 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021”;
Vista l’ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020,
che ritiene legittima l’ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione
Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle
misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di
circolazione, avendo il Collegio accordato “prevalenza alle misure
approntate per la tutela della salute pubblica”;
ORDINA
Articolo 1
(Attuazione delle disposizioni di cui al Dpcm 14 gennaio 2021)
1. Nel territorio della Regione Siciliana hanno efficacia le disposizioni di cui
all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021,
salvo la applicazione delle ulteriori misure contenitive del contagio di cui alla presente
Ordinanza.
Articolo 2
(Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado)
1. Fino al 7 febbraio 2021 le attività scolastiche secondarie di secondo grado si
svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere
attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una
relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con
disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del
Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n. 89, nonché dall’Ordinanza del Ministro
dell’Istruzione del 9 ottobre 2020, n. 134, garantendo comunque il collegamento a
distanza con gli alunni della medesima classe che sono in didattica digitale integrata.
2. Dall’8 febbraio 2021 si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 10,
lettera “s” del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021.
Art. 3
(Misure di contenimento relative ai soggetti che fanno ingresso
nel territorio della Regione)
1. I soggetti che, per le ragioni consentite, fanno ingresso nel territorio della Regione
sono tenuti a registrarsi sulla piattaforma www.siciliacoronavirus.it nella sezione
appositamente dedicata.
Sono esclusi dal precedente adempimento i pendolari o quanti si siano allontanati dal
territorio regionale nei giorni immediatamente antecedenti e per recarsi nel territorio
nazionale per un periodo inferiore a giorni quattro.
Sono equiparati allo status di pendolari di cui al comma che precede:
– gli appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il
personale dei ruoli della Magistratura, dell’Avvocatura Generale dello Stato e delle
Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;
– gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera
agro-alimentare e sanitaria;
– gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
– in generale, le categorie di lavoratori che, durante il periodo di vigenza dell’Ordinanza,
per ragioni di lavoro, transitano in entrata ed in uscita dalla Regione al territorio nazionale
e viceversa, per un tempo non superiore a quattro giorni.
2. La piattaforma di cui al comma precedente consente di dare atto, nel form di
registrazione, dell’avvenuta sottoposizione del soggetto interessato all’esame diagnostico
molecolare del tampone rino-faringeo nelle 48 ore antecedenti l’arrivo in Sicilia. Qualora
la persona che fa rientro nell’Isola non abbia potuto sottoporsi al tampone molecolare, si
procede nel modo seguente:
a) al momento dell’arrivo nel territorio regionale (sia con mezzi propri che con mezzi di
pubblico trasporto) il soggetto interessato deve recarsi presso un drive in appositamente
dedicato al fine di sottoporsi al tampone rapido antigenico. In caso di esito positivo, si
seguono le ordinarie procedure previste per i soggetti Covid-19 positivi, con ripetizione del
tampone molecolare e presa in carico da parte del Sistema Sanitario Regionale. Nel caso,
invece, di tampone antigenico negativo, il soggetto interessato può recarsi al domicilio, con
la raccomandazione di mantenere i dispositivi di protezione individuale, evitare i contatti
con soggetti terzi e sottoporsi nuovamente a tampone antigenico al quinto giorno
successivo a quello di sottoposizione al primo tampone;
b) nel caso in cui il soggetto interessato non intenda seguire la procedura indicata alla
lettera a), può recarsi presso un laboratorio autorizzato e sottoporsi al tampone molecolare,
a proprie spese, con onere per la struttura stessa di darne comunicazione al Dipartimento di
prevenzione dell’Asp territorialmente competente;
c) nel caso in cui il soggetto interessato non segua alcuna delle procedure indicate nei
precedenti commi, appena fatto rientro in Sicilia ha l’obbligo di porsi in isolamento
fiduciario per la durata di giorni dieci presso il proprio domicilio, con onere di darne
comunicazione al proprio medico di medicina generale, al pediatra di libera scelta ovvero
all’Asp di pertinenza.
3. L’Assessorato regionale della Salute, per il tramite dei propri Dipartimenti
regionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Asp, provvede a dare esecuzione alle
superiori disposizioni mediante scelte condivise con le società di gestione dei trasporti
aerei e a promuovere l’adeguata diffusione dei drive in dedicati al tampone per i soggetti di
cui al presente articolo.
Art. 4
(Misure aggiuntive di distanziamento interpersonale)
1. Al fine di limitare le occasioni di assembramento durante l’orario di apertura
degli esercizi pubblici e aperti al pubblico autorizzati, fermo restando l’obbligo di
garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro, il ricambio d’aria nonché
la ventilazione dei locali, i titolari degli esercizi in parola sono altresì tenuti: 1) a
comunicare all’Asp territorialmente competente il numero massimo dei clienti ospitabili,
secondo le linee guida nazionali vigenti, esponendo il cartello con tale limitazione
all’esterno del locale; 2) nei centri commerciali plurinegozio, a munirsi di strumenti
“contapersone” agli ingressi, limitando e scaglionando gli accessi dei clienti;
2. I titolari degli esercizi pubblici e aperti al pubblico destinatari delle presenti
disposizioni possono prevedere, di concerto con l’Asp territorialmente competente per il
tramite delle rappresentanze di categoria, l’effettuazione settimanale e volontaria di
tamponi antigenici rapidi anche con modalità di drive in a favore dei propri dipendenti
che svolgono attività a contatto con il pubblico.
Art. 5
(Coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta)
1. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, ai sensi dei rispettivi
Accordi Integrativi Regionali, sottoscritti in data 12 novembre 2020 e allegati ai Decreti
Assessoriali nn. 1000 e 1001 del 26 novembre 2020, supportano le Asp del Ssr, per tutta
la durata del periodo emergenziale, nella gestione dei pazienti Covid-19 positivi o
sospetti tali, effettuando i tamponi antigenici rapidi o di altro test di sovrapponibile
capacità diagnostica a specifiche categorie di soggetti, avendo cura che tali attività siano
svolte in contesti atti a garantire le misure organizzative, di prevenzione e protezione
adeguate e in ottemperanza alle disposizioni contenute all’art. 2 let. g) dell’Accordo
integrativo predetto.
2. I Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta, nel rispetto delle
indicazioni contenute nella Circolare Ministeriale n. 32850 del 12 ottobre 2020 e
limitatamente ai propri assistiti, salvo quanto specificamente indicato negli Accordi
integrativi citati, dispongono:
a) per i soggetti con esito positivo del test per il Covid-19, il periodo di inizio e fine
isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale;
b) per i contatti stretti di caso confermato di Covid-19 da loro individuati, il periodo di
inizio e fine isolamento con l’adozione del relativo provvedimento contumaciale.
3. I provvedimenti di cui sopra sono trasmessi al Dipartimento di Prevenzione
dell’Asp territorialmente competente, con le modalità di comunicazione che le medesime
Aziende avranno cura di fornire ai medici interessati.
Articolo 6
(Disposizioni finali)
1. Per ogni ulteriore attività e per quanto non espressamente previsto nella presente
Ordinanza trovano integrale applicazione le misure contenitive di cui all’articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 e sue successive
integrazioni e/o modificazioni.
2. La presente Ordinanza, con efficacia dall’1 febbraio 2021 fino al 15 febbraio
2021 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con
valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per
gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le
conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione,
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI

 

Ultimo aggiornamento

27 Marzo 2021, 19:41

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