Ordinanza contingibile e urgente n. 16 del 11.04.2020
Visto l’art.32 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.
Data:
15 Aprile 2020
Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”
e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze
di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia
veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso
comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal
presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed
urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio
comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.117 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
Visto l’articolo 3, comma 6-bis e l’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020, recante
“Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55
del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 8 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 marzo 2020, recante “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti
in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62
del 9 marzo 2020, che all’articolo 1, comma 1, preso atto dell’aggravarsi della
situazione a livello nazionale e regionale, prevede che “allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio
nazionale”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2020, recante
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale, nonché l’ulteriore
decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere
particolarmente diffuso dell’epidemia, con l’incremento di casi sul territorio nazionale,
dispone il “divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si
trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per
motivi di salute”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020, recante
“Ulteriori disposizioni attuative de, decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;
Visto il decreto-legge del 25 marzo 2020, n.19 e, in particolare, l’articolo 1, comma 1,
secondo cui “per contenere e contratare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del
virus COVID-19, … possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente
decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2”, nonchè il successivo articolo
3, comma 1, che conferisce alle Regioni “in relazione a specifiche situazioni
sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in
una parte di esso” di introdurre misure ulteriormente restrittive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’1 aprile 2020 che, ai sensi
dell’articolo 2 del D.L. 19/2020 per la attuazione delle misure di contenimento,
dispone: “1. L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del
Ministro della salute del 20 marzo e dall’ordinanza del 28 marzo adottata dal Ministro
della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora
efficaci alla data del 3 aprile 2020 è prorogata al 13 aprile 2020. 2. La lettera d)
dell’art. 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita
dalla seguente: «d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e
disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento
degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di
ogni tipo;»”.
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020,
nn°3 e 4 del 08.03.2020, n° 5 del 13.03.2020, n° 6 del 19.03.2020, n° 7 del 20.03.2020,
nn° 8, 9 e 10 del 23.03.2020, n° 11 del 25.03.2020, n°12 del 29.03.2020, n°13
dell’1.4.2020, n°14 del 3.4.2020 e n°15 dell’8.4.2020, adottate dal Presidente della
Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833
in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nonchè le successive note interpretative
dell’Ordinanza n°11;
Visto il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
della Salute, del 3 aprile 2020 con cui, tra gli altri, proroga al 13 aprile 2020 il
precedente decreto del 18 marzo 2020;
Rilevato in modo particolare, che l’articolo 2 del decreto del Ministri delle Infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro della Salute del 18 marzo 2020 dispone che “gli
spostamenti via mare dei passeggeri da Messina per Villa San Giovanni e Reggio
Calabria e viceversa sono assicurati mediante quattro corse giornaliere A/R, da
effettuarsi nella fascia oraria dalle 06.00 alle 21.00. Detti spostamenti sono consentiti
esclusivamente agli appartenenti alle Forse dell’Ordine e alle Forse Armate, agli
operatori sanitari pubblici e privati, ai lavoratori pendolari o per comprovati esigenze
di lavoro, gravi motivi di salute e situazioni di necessità”;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale dichiara, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Rilevato che un recentissimo studio (“Substantial undocumented infection facilitates the rapid
dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)” di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin
Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla
Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) dimostra che
la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura
percentuale tra il 50% e il 75%) é completamente asintomatica e che la misura
dell’isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo
risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di
proteggere anche dalla evoluzione “grave” della malattia nei soggetti contagiati, come
é dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, é pari a
soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;
Vista la ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che
ritiene legittima l’ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con
cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo
nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato
“prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica”;
Considerato il parere reso dal 735/2020 reso dal Consiglio di Stato;
Considerato che è necessario coordinare le misure emergenziali adottate con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, con le Ordinanze contingibili e
urgenti del Presidente della Regione Siciliana, nel rispetto di quanto disposto dal D.L.
19/2020;
Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 ha dichiarato
che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020, del 9 marzo
2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020 cessano di produrre
effetti a decorrere dal 14 aprile 2020;
Ritenuto che, come comunicato dai competenti uffici del DASOE la situazione epidemiologica
in tutto il territorio regionale registra un aumento del numero complessivo dei contagi
rispetto ai dati rilevati nei precedenti giorni, sebbene sia apprezzabile una diffusione
del contagio inferiore rispetto ad altre parti del territorio nazionale, consentendo ciò di
attribuire un effetto positivo alle diverse misure adottate a livello regionale volte a
ridurre la circolazione delle persone;
Tenuto conto che il Dipartimento di Scienze economiche, aziendali e statitiche dell’Università di
Palermo ritiene efficaci le misure di contenimento adottate dalla Regione Siciliana per
contrastare il diffondersi del contagio, evidenziando come la Sicilia, alla luce dei dati
raccolti sull’andamento dell’epidemia si dalla fine di febbraio, potrebbe essere la prima
Regione italiana a raggiungere l’obiettivo di “zero contagi” solo se continua a
mantenere le restrizioni in vigore;
ORDINA
Art. 1
Si applicano nel territorio della Regione Siciliana, ad integrazione delle disposizioni del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, le misure indicate negli articoli seguenti.
Art.
L’efficacia delle disposizioni delle Ordinanze contingibili e urgenti n°5 del 13 marzo 2020, n°7 del
20 marzo 2020 (con la sola esclusione dell’articolo 3, comma 5, già abrogato), n°10 del 23 marzo
2020 e dell’articolo 3 della Ordinanza contingibile e urgente n°14 del 3 aprile 2020 è prorogata fino
al 3 maggio 2020. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza, continua altresì ad
operare, fino al termine dello stato di emergenza, per come dichiarato dal Governo nazionale, il
“Coordinamento per le attività necessarie per il contenimento della diffusione del COVID-19” già
istituito con ordinanza contingibile e urgente n. 2 del 26 febbraio 2020.
Art.3
Le uscite per gli acquisti essenziali, ad eccezione di quelle per i farmaci, sono limitate ad una sola
volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
È vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all’aperto, anche in forma individuale, compreso
il divieto per tutte le attività motorie all’aperto di minori accompagnati da un genitore.
È consentito, in caso di necessità, alle persone affette da disabilità intellettive e/o relazionali, con
l’assistenza di un accompagnatore, svolgere una breve passeggiata giornaliera in prossimità della
propria residenza o domicilio.
Gli spostamenti con l’animale di affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente
in prossimità della abilitazione.
Art. 4
È disposta la chiusura domenicale e nei giorni festivi di tutti gli esercizi commerciali attualmente
autorizzati, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole. Il divieto si applica anche ai servizi
di consegna a domicilio, fatta eccezione per i farmaci, per i prodotti editoriali e per i combustibili per
uso domestico e per riscaldamento.
Nelle rivendite di tabacchi è vietato l’uso di apparecchi di intrattenimento e per il gioco.
Nei mezzi di trasporto pubblico urbano è consentito l’accesso ai passeggeri nella misura massima del
40% dei posti omologati e, comunque, garantendo il rispetto della distanza minima di un metro tra
gli stessi. Lo spazio riservato al conducente del mezzo deve essere opportunamente delimitato.
Art.5
E’ inibito l’ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio, se provenienti da altri
Comuni.
Rimangono interdetti alla fruizione i parchi, le aree gioco, le ville, i boschi, i giardini e ogni altro
spazio pubblico. Per quanto di competenza, il Corpo Forestale assicura l’osservanza della presente
disposizione.
Permane il divieto di gite fuori porta, di spostamento nelle cosidette seconde case e verso luoghi di
villeggiatura.
Art. 6
Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari anche all’aperto, fermo
restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 1 lett. dd) del DPCM del 10 aprile 2020, gli operatori
sono tenuti: a) all’uso costante di mascherina; b) all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al
frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante.
La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze
sanzionatorie previste dalla legge vigente.
La presente ordinanza, con validità dal 14 aprile 2020 fino al 3 maggio 2020, è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet
istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente
del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comunie alle ASP. Avverso la
presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale
nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato
entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente
MUSUMECI
Allegati
Ultimo aggiornamento
15 Aprile 2020, 16:25