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Ord. Regione Siciliana n. 7 20-03-2020 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto l’art.32 della Costituzione; Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la legge 23 dicembre 1978, n.

Data:
21 Marzo 2020

Ord. Regione Siciliana n. 7 20-03-2020 -Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Visto l’art.32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
Visto l’art.107 del D.Lgs. n.112 del 31 marzo 1998;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l’articolo 3;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.59 dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n°1 del 25 febbraio 2020, n°2 del 26 febbraio 2020, nn°3 e 4 del 08.03.2020 e n° 5 del 13.03.2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica recanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale e regionale;
Rilevato che un recentissimo studio (“Substantial undocumented infection facilitates the rapid dissemination of novel coronavirus (SARS-CoV2)” di Ruiyun Li1*, Sen Pei2*†, Bin Chen3*, Yimeng Song4, Tao Zhang5, Wan Yang6, Jeffrey Shaman2†, pubblicato sulla Rivista scientifica http://science.sciencemag.org/ in data 16 marzo 2020) ha dimostrato che la grande maggioranza dei soggetti destinatari di contagio da Covid-19 (in una misura percentuale tra il 50% e il 75%) é completamente asintomatica e che la misura dell’isolamento dei contagiati (siano essi sintomatici o non sintomatici) non solo risulta capace di proteggere dal contagio altri soggetti, ma appare in grado di proteggere anche dalla evoluzione “grave” della malattia nei soggetti contagiati, come é dimostrato dal dato che il tasso di guarigione dei pazienti infettati, se isolati, é pari a soli 8 (otto) giorni nel 60% dei casi presi in esame;
Ritenuto necessario adottare, sull’intero territorio regionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19;
Ritenuto pertanto, che occorre attivare – come già avvenuto in altri Stati, in cui l’implementazione delle misure cautelari e di isolamento domiciliare sta determinando la regressione della
pandemia – la misura della “sorveglianza attiva massiva”, e ciò mediante l’introduzione, da un lato, dell’estensione della platea dei soggetti da sottoporre al test orofaringeo da Covid-19, secondo le linee guida che adotterà il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico e, dall’altro, estendendo l’obbligo di isolamento domiciliare;
Ritenuto altresì, che l’art. 2, co. 1, lett. z) del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020, recante “Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19”, e la più recente decretazione governativa d’urgenza allo stesso sottesa, prevede che “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19,sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure: z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus”;
Ritenuto pertanto, che per le medesime finalità di monitoraggio dei comportamenti di tutti i soggetti entrati in Sicilia in costanza di pandemia nonché di quelli risultati positivi al Covid-19, è necessario realizzare un sistema di raccolta di informazioni, anche mediante la successiva individuazione di tecnologie geo-localizzate per il tracciamento dei contatti dei contagiati, mediante l’utilizzo di apposite web app e app in grado di riportare quotidianamente eventuali sintomi e la propria posizione;
Considerato che è necessario assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell’art.32 della Legge
23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità;
Sentito il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus, istituito con disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n. 630/2020;
Sentiti il Ministro della Salute e l’Unità di Crisi Nazionale;

ORDINA

Art. 1
Disposizioni per i soggetti entrati nel territorio della Regione Siciliana

1. Chiunque sia entrato in Sicilia dalla data del 14 marzo 2020 ha l’obbligo di:
a) registrarsi sul sito internet www.siciliacoronavirus.it, compilando integralmente il modulo informatico previsto; rendere immediata dichiarazione attestante la presenza nell’Isola
(comunicandone compiutamente l’indirizzo) al proprio Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta, al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
competente per territorio nonché al proprio Comune di residenza o domicilio;
b) permanere in isolamento obbligatorio presso la propria residenza o domicilio, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di areare
più volte al giorno i locali dell’abitazione.
2. I soggetti in isolamento non possono ricevere visite. E’ ammesso soltanto l’accesso di badanti e personale sanitario, a condizione che vengano adottate tutte le precauzioni e le cautele utili a
evitare il contagio.
3. I soggetti in isolamento sono sottoposti a tampone rinofaringeo a ridosso della conclusione del termine di quarantena. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana adotta le direttive del caso, secondo le modalità condivise con il Comitato Tecnico-Scientifico per l’emergenza coronavirus di cui alla
disposizione n. 3 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione quale Soggetto Attuatore ex O.C.D.P.C. n.630/2020. Il Dirigente Generale del Dipartimento A.S.O.E. è autorizzato a emanare
un apposito avviso pubblico per il coinvolgimento di laboratori accreditati che dispongano di attrezzature adeguate, alta professionalità e che garantiscano la conformità ai protocolli dei
laboratori pubblici regionali di riferimento.

Art. 2
Disposizioni per soggetti positivi Covid-19 in stato di isolamento domiciliare
1. I soggetti dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19 da parte dei laboratori di riferimento del S.S.R. hanno l’obbligo di:
a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale
territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;
b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, con l’adozione delle medesime cautele indicate all’art. 1, co. 1, lett. b) della presente ordinanza;
c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito “elenco unico giornaliero” alle Prefetture competenti
per territorio.
2. Alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono tenuti i soggetti coabitanti per la durata di giorni quattordici, decorrenti dalla data di accertamento di positività del contagio. Essi
saranno sottoposti al tampone rinofaringeo nel medesimo termine.
3. Sono esclusi dagli obblighi di cui al precedente comma 2 i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario (ivi compreso il personale
amministrativo) per i quali non sia stato concesso il lavoro agile (c.d. smart working).

Art. 3
Misure aggiuntive di contenimento e di accertamento epidemiologico

1. Il Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana è autorizzato a disporre l’esame del tampone rinofaringeo sul
personale sanitario del S.S.R., secondo il seguente ordine di priorità:
a) personale ospedaliero coinvolto nell’emergenza Covid-19;
b) personale dell’emergenza sanitaria (ivi compresi tutti gli operatori della Seus S.C.p.A.);
c) Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta e personale dei Presidi di Continuità Assistenziale;
d) Direzioni Strategiche Aziendali.
2. Alle analisi dei suddetti tamponi si procede mediante l’impiego di laboratori di analisi, pubblici e privati, individuati con l’avviso pubblico di cui al superiore art. 1, co. 3.
3. La misura di cui sopra è finanziata a valere sulle risorse del Fondo Sanitario Nazionale destinate all’emergenza coronavirus.
4. È fatto divieto di utilizzo di qualsiasi test di natura sierologica e ad accertamento rapido, fino ad eventuali diverse valutazioni del Comitato Tecnico-Scientifico nazionale istituito presso l’Unità di Crisi. Per i laboratori accreditati con il S.S.R. che dovessero praticare esami non autorizzati secondo le linee guida dettate dall’Istituto Superiore di Sanità viene avviato il procedimento
amministrativo di decadenza dall’accreditamento.
5. L’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante, ai sensi del D.P.C.M. dell’11 marzo 2020:
a) è consentita lungo la rete autostradale (art. 2, co. 2, lett. a) del Codice della Strada) e lungo la rete delle strade extraurbane principali (art. 2, co. 2, lett. b del Codice della Strada);
b) è consentita limitatamente alla fascia oraria che va dalle ore 6 alle ore 18, dal lunedì alla domenica, per gli esercizi posti lungo le strade extraurbane secondarie (art. 2 co. 2 lett. c) del
Codice della Strada);
c) non è consentita nelle aree di servizio e di rifornimento ubicate nei tratti stradali comunque classificati che attraversano centri abitati.

Art. 4
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art.650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.
2. La presente ordinanza, che ha validità fino a nuovo provvedimento, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet
istituzionale della Regione Siciliana. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
MUSUMECI

Ultimo aggiornamento

21 Marzo 2020, 15:43

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